Art. 8.
(Equini).

      1. Negli allevamenti di equini o nelle scuderie possono essere introdotti esclusivamente

 

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animali provenienti da allevamenti da riproduzione o da altre scuderie. Ogni box deve garantire una superficie di almeno 7 metri quadrati per animale adulto e di almeno 15 metri quadrati di paddock esterno con uno spazio per la lettiera non inferiore a 4,2 metri quadrati. La lettiera deve essere mantenuta asciutta, confortevole e pulita.